RICORSO PTCP: COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TAR

Le presunte carenze istruttorie

Il ricorso, presentato a fine 2013 dalla precedente amministrazione, sosteneva innanzitutto che ci fossero carenze istruttorie nell’iter del PTCP (mancata pubblicazione dello schema di delibera di approvazione sull’albo pretorio, mancata ripetizione della Valutazione Ambientale Strategica dopo le varianti in fase di approvazione, mancata ripubblicazione e riapertura delle osservazioni). Tutto questo per cercare di invalidarne gli effetti.

L’iter prevede una prima delibera di adozione sottoposta al parere della regione ed una seconda delibera di approvazione definitiva del piano. Nella fase di parere la Regione aveva  avanzato una serie di osservazioni di maggior tutela che la provincia aveva accolto in sede di adozione della delibera finale di approvazione. 

Il Comune lamentava:
- di non aver potuto esprimere le proprie osservazioni sulla delibera di approvazione
- che la consistenza delle modifiche introdotte doveva condurre ad una riadozione dello stesso con ripetizione di tutto l’iter di approvazione compresa  VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e fase di presentazione delle osservazioni
- l'illegittimità della prescrizione di standard aggiuntivi (un metro quadrato ogni metro quadrato di superficie fondiaria) rispetto al PGT che la prescrizione di ulteriori standard si configurava come danno per il Comune

Contestazioni ritenute tutte infondate. L’iter è stato corretto e completo, le pubblicazioni sono state fatte e dopo le controdeduzioni non è prevista nuova pubblicazione

Il tentativo di sostenere che le modifiche apportate con l'approvazione fossero ingenti (secondo il ricorrente, uno spropositato e ingiustificato aumento delle aree vincolate)  è fallito. La relazione presentata dal comune riportava doppi conteggi che gonfiavano il dato sulla percentuale di aree vincolate. Il TAR ha ritenuto corretto il valore riportato dalla Provincia non così diverso tra adozione e approvazione.

In più è stato ribadito che è nei principi stessi della VAS la valutazione delle osservazioni (quelle che il comune stesso ha fatto, in buona parte respinte, e quelle di altri portatori di interesse, come le nostre , in buona parte accolte) e la valutazione dell’impatto del piano finalizzato alla tutela ambientale, aspetti che quindi non possono essere contestati.

In questo caso poi il contenimento del consumo di suolo è obiettivo espressamente previsto da legislazione regionale, giustamente recepito a livello provinciale ma non adeguatamente perseguito dallo strumento urbanistico comunale, anzi risulta un obiettivo non rispettato e messo in discussione dalle scelte del piano

Il presunto attacco all’autonomia comunale

Ma l’attacco principale si è sviluppato sulla presunta compressione dell’autonomia comunale. La precedente maggioranza lamentava di aver subito una illegittima limitazione della possibilità di effettuare scelte urbanistiche

Anche in questo caso però la sentenza sottolinea la gerarchia dei livelli pianificatori, che lascia ai comuni discrezionalità nell’ambito però di precisi obiettivi. Altrimenti la pianificazione sovra comunale non avrebbe alcun senso. Nel ricorso si contestava anche la necessità di intesa tra enti: contestazione ovviamente respinta perché altrimenti risulta impossibile perseguire obiettivi comuni.

Nulla di illogico quindi nelle scelte fatte dalla Provincia, discutibile invece quanto richiesto dal Comune che puntando sul parere favorevole avuto per il PGT (quasi contemporaneo al PTCP)  ha creduto di poter influenzare le scelte provinciale cercando di ribaltare la gerarchia.




Le contestazioni specifiche sulla classificazione di aree e fasce di rispetto

Nel ricorso il Comune sosteneva di aver subito una classificazione delle proprie aree non condivisa (si contestano le aree vincolate alla ricomposizione paesistica, le fasce di rispetto e quelle di interesse provinciale come le Aree Agricole Strategiche (AAS) e specificatamente la classificazione in questo senso dell’area di trasformazione ATR R1 che il comune voleva edificare con destinazione: housing sociale). 

In realtà è stato riconosciuto dalla sentenza che la scelta è in perfetta coincidenza con le disposizioni regionali. Con una relazione il Comune ha cercato di dimostrare che l’area interessata dall’ ATR R1 non andava considerata come strategica. Ma secondo il TAR il Comune ha sbagliato nel sostenere che quell’area non necessitava di vincoli in quanto chiusa su tre lati e ritenuta non idonea allo sviluppo di attività agricole finalizzate allo sfruttamento economico. Il principio considerato nella scelta delle AAS in realtà è quello della difesa delle aree agricole per la loro valenza ambientale e per la tutela del paesaggio. Principio che si ritrova in quell’area. Un principio che inoltre, si sottolinea chiaramente, è coerente al dettato costituzionale!

Anche la contestazione sulla fascia di in edificabilità per 1 km su strade di connessione interesse paesaggistico non è stata accolta, ribadendo al necessità di intesa tra enti per perseguire gli obiettivi regionali e provinciali di miglior protezione dell’ambiente.

La contestazione sulle norme di attuazione

Solo la contestazione su una specifica norma contenuta nelle Norme Tecniche di Attuazione NTA (l’art 46) è stata accolta. Riguardava l’imposizione di standard aggiuntivi rispetto al pgt. Una misura che la provincia ha introdotto come strumento disincentivante per il consumo di suolo (gli standard infatti non sono monetizzabili). Il TAR ha ritenuto illegittima perché lo standard è regolato da norma di legge e, quindi, non è  modificabile da una prescrizione del PTCP. 

Le contestazioni sull’art. 34 relativamente all’individuazioni degli ambiti di interesse provinciale così come quella sui criteri di individuazione delle AAS sono respinte per le stesse motivazioni di coerenza con le disposizioni regionali

Il risarcimento danni

Non attuabile l’obbligo di imporre standard aggiuntivi, non ci sarebbero  spese per il comune che contestava il fatto che le aree cedute andavano poi mantenute dall’ente. Questo quindi ha fatto venir meno la richiesta di risarcimento danni.

In conclusione

Il TAR ha riconosciuto la REGOLARITA’DELL’ITER DI APRROVAZIONE E LA LEGITTIMITÀ DELLE PRESCRIZIONI DEL PTCP che prevalgono su quelle del PGT , ha quindi RESPINTO tutte le censure ad eccezione di quella relativa agli standard aggiuntivi.